Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 42859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  03/12/2019;  Decisione del  03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40963  40964  40965  40966  40967  42856  42857  42858  42860  42861  42862  42863  42864  42865  42866


Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Procedura abilitativa semplificata (PAS) - Sospensione della PAS nelle aree interessate da progetti presentati per il rilascio dell'autorizzazione unica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio, di derivazione europea, di favore per la diffusione delle fonti rinnovabili - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 37 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che aggiunge il comma 5 nell'art. 14 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilendo la sospensione della procedura abilitativa semplificata (PAS) nelle aree interessate da progetti presentati per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. Il ricorrente invoca la direttiva 2009/28/CE e il d.lgs. n. 28 del 2011, ma non indica la specifica norma che sarebbe violata; inoltre, la motivazione della questione si riduce all'affermazione del contrasto della norma censurata con il principio del favor per la massima diffusione delle fonti rinnovabili, risultando così insufficiente, perché ai fini dell'ammissibilità della questione sarebbe stato necessario soffermarsi in modo argomentato sulla durata della sospensione e sui possibili effetti della sovrapposizione dei procedimenti. (Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2016 e n. 307 del 2013).

L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Pertanto, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019, n. 152 del 2018, n. 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016, n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  22/11/2018  n. 38  art. 37  co. 

legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 14  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art.   

direttiva CE  23/04/2009  n. 28  art.