Ordinanza 69/1958 (ECLI:IT:COST:1958:69)
Massima numero 688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
18/11/1958; Decisione del
18/11/1958
Deposito del 01/12/1958; Pubblicazione in G. U. 06/12/1958
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 69/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
ORD. 69/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, estingue il giudizio di legittimita' costituzionale proposto in via principale. (Nella specie, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e tale rinuncia era stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto predetto, dal Presidente della Regione medesima).
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, estingue il giudizio di legittimita' costituzionale proposto in via principale. (Nella specie, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e tale rinuncia era stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto predetto, dal Presidente della Regione medesima).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25