Sentenza 70/1958 (ECLI:IT:COST:1958:70)
Massima numero 689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
25/11/1958; Decisione del
25/11/1958
Deposito del 01/12/1958; Pubblicazione in G. U. 06/12/1958
Massime associate alla pronuncia:
690
Titolo
SENT. 70/58 A. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - ART. 4, PRIMO COMMA, LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - CONSISTENZA DEI BENI AL 15 NOVEMBRE 1949 - INTERPRETAZIONE - CONSISTENZA COME SINONIMO DI "COMMASSAZIONE", IN CONTRAPPOSTO A "CLASSAMENTO" - ESCLUSIONE.
SENT. 70/58 A. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - ART. 4, PRIMO COMMA, LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - CONSISTENZA DEI BENI AL 15 NOVEMBRE 1949 - INTERPRETAZIONE - CONSISTENZA COME SINONIMO DI "COMMASSAZIONE", IN CONTRAPPOSTO A "CLASSAMENTO" - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 4 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, va interpretato per quello che dispone nel quadro della legge medesima e non in rapporto ad altre leggi che regolano altri obietti specifici. Pertanto, non e' possibile introdurre nel sistema dell'art. 4 distinzioni e limitazioni che non vi sono in alcun modo previste, ne' quindi - riguardo al riferimento di esso alla "consistenza dei beni alla data del 15 novembre 1949" - la distinzione tra "commassazione" e "classamento", nel senso di considerare la "consistenza" come sinonimo di "commassazione", comprende soltanto la estensione e titolarita' dei terreni da espropriare e non anche i dati catastali, riguardanti la loro qualita' e classe, da comprendersi nel termine "classamento". Cfr.: 65/57 D, 81/57 B, 126/57 B.
L'art. 4 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, va interpretato per quello che dispone nel quadro della legge medesima e non in rapporto ad altre leggi che regolano altri obietti specifici. Pertanto, non e' possibile introdurre nel sistema dell'art. 4 distinzioni e limitazioni che non vi sono in alcun modo previste, ne' quindi - riguardo al riferimento di esso alla "consistenza dei beni alla data del 15 novembre 1949" - la distinzione tra "commassazione" e "classamento", nel senso di considerare la "consistenza" come sinonimo di "commassazione", comprende soltanto la estensione e titolarita' dei terreni da espropriare e non anche i dati catastali, riguardanti la loro qualita' e classe, da comprendersi nel termine "classamento". Cfr.: 65/57 D, 81/57 B, 126/57 B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte