Sentenza 70/1958 (ECLI:IT:COST:1958:70)
Massima numero 690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
25/11/1958; Decisione del
25/11/1958
Deposito del 01/12/1958; Pubblicazione in G. U. 06/12/1958
Massime associate alla pronuncia:
689
Titolo
SENT. 70/58 B. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - ART. 4, PRIMO COMMA, LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: CONSISTENZA DEI BENI AL 15 NOVEMBRE 1949 - INTERPRETAZIONE - DD.PP.RR. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2825 E 27 DICEMBRE 1952, N. 3995: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI SCORPORO CON RIFERIMENTO A DATI DEL CATASTO ENTRATO IN CONSERVAZIONE L'1 LUGLIO 1950 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 70/58 B. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - ART. 4, PRIMO COMMA, LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: CONSISTENZA DEI BENI AL 15 NOVEMBRE 1949 - INTERPRETAZIONE - DD.PP.RR. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2825 E 27 DICEMBRE 1952, N. 3995: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI SCORPORO CON RIFERIMENTO A DATI DEL CATASTO ENTRATO IN CONSERVAZIONE L'1 LUGLIO 1950 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La ratio per cui nell'art. 4 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, si fisso' la data del 15 novembre 1949 vale non soltanto per l'estensione e la titolarita' dei terreni, ma anche per i dati catastali relativi alla qualita' e classe dei terreni stessi, giacche' col riferimento a questa data si evitava: da una parte che si potesse frustrare l'applicazione della legge di riforma con atti di alienazione a titolo oneroso disposti dopo il 15 novembre 1949, e si dava d'altra parte a tutti (proprietari e Enti di riforma) la possibilita' di accertare, in base ai dati catastali certi nel catasto in vigore a tale data, se ed in quale misura le singole proprieta' potevano o no essere assoggettate ad esproprio. E per il caso che i dati catastali risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949 non corrispondessero alla realta' di quella data, lo stesso legislatore, col successivo art. 6, diede a tutti gli interessaati (enti esproprianti e proprietari espropriati) facolta' di ricorso. Pertanto i decreti legislativi di esproprio 29 novembre 1952, n. 2825 e 27 dicembre 1952, n. 3995, avendo fatto riferimento, nella determinazione della quota di scorporo, ai dati risultanti dal vecchio catasto entrato in conservazione alla data dell'1 luglio 1950, e non ai dati del vecchio catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949 (secondo il quale il reddito complessivo della proprieta' espropriata era inferiore al minimo di L. 30.000) vanno entrambi riconosciuti illegittimi per eccesso di delega.
La ratio per cui nell'art. 4 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, si fisso' la data del 15 novembre 1949 vale non soltanto per l'estensione e la titolarita' dei terreni, ma anche per i dati catastali relativi alla qualita' e classe dei terreni stessi, giacche' col riferimento a questa data si evitava: da una parte che si potesse frustrare l'applicazione della legge di riforma con atti di alienazione a titolo oneroso disposti dopo il 15 novembre 1949, e si dava d'altra parte a tutti (proprietari e Enti di riforma) la possibilita' di accertare, in base ai dati catastali certi nel catasto in vigore a tale data, se ed in quale misura le singole proprieta' potevano o no essere assoggettate ad esproprio. E per il caso che i dati catastali risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949 non corrispondessero alla realta' di quella data, lo stesso legislatore, col successivo art. 6, diede a tutti gli interessaati (enti esproprianti e proprietari espropriati) facolta' di ricorso. Pertanto i decreti legislativi di esproprio 29 novembre 1952, n. 2825 e 27 dicembre 1952, n. 3995, avendo fatto riferimento, nella determinazione della quota di scorporo, ai dati risultanti dal vecchio catasto entrato in conservazione alla data dell'1 luglio 1950, e non ai dati del vecchio catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949 (secondo il quale il reddito complessivo della proprieta' espropriata era inferiore al minimo di L. 30.000) vanno entrambi riconosciuti illegittimi per eccesso di delega.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte