Sentenza 73/1958 (ECLI:IT:COST:1958:73)
Massima numero 695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  25/11/1958;  Decisione del  25/11/1958
Deposito del 06/12/1958; Pubblicazione in G. U. 20/12/1958
Massime associate alla pronuncia:  694  696


Titolo
SENT. 73/58 B. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950 N. 230, ART. 27: EFFICACIA DELLE DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO POSTERIORI AL PRIMO GENNAIO 1948 - INQUADRAMENTO NELL'IPOTESI TIPICA DELLE DONAZIONI OBNUZIALI DI CUI ALL'ART. 785 COD. CIV. - D.P.R. 24 DICEMBRE 1951 N. 1490 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di varie forme di liberta' a favore del matrimonio non vale ad escludere l'esistenza di una forma tipica di donazione obnuziale, che resta quella di cui all'art. 785 Cod. civ. per la compiuta definizione che la norma stessa ne da', sia come concetto che come disciplina. Pertanto le donazioni "in contemplazione di matrimonio" di cui all'art. 27 della legge 12 maggio 1950 n. 230 devono essere inquadrate nell'ipotesi tipica delle donazioni in riguardo ad un determinato futuro matrimonio regolata dall'art. 785 Cod. civ.. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1490 sollevata in relazione all'art. 27 della citata legge n. 230 e all'art. 76 della Costituzione. (Specie in cui nell'atto di donazione mancava ogni riferimento ad un matrimonio determinato e futuro, sia pure desumibile aliunde).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte