Sentenza 74/1958 (ECLI:IT:COST:1958:74)
Massima numero 697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
25/11/1958; Decisione del
25/11/1958
Deposito del 06/12/1958; Pubblicazione in G. U. 20/12/1958
Massime associate alla pronuncia:
698
Titolo
SENT. 74/58 A. FASCISMO - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA - XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.
SENT. 74/58 A. FASCISMO - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA - XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.
Testo
La XII disposizione transitoria della Costituzione, primo comma, col vietare sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista, non pone un divieto penale, ma va interpretata come norma costituzionale che enuncia un principio generale, la cui portata non puo' stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata. Le norme penali sono state emanate successivamente con il D.L.L. 26 aprile 1945 n. 149 e con la legge 20 giugno 1952 n. 645, sia nella parte sanzionatoria che in quella precettiva.
La XII disposizione transitoria della Costituzione, primo comma, col vietare sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista, non pone un divieto penale, ma va interpretata come norma costituzionale che enuncia un principio generale, la cui portata non puo' stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata. Le norme penali sono state emanate successivamente con il D.L.L. 26 aprile 1945 n. 149 e con la legge 20 giugno 1952 n. 645, sia nella parte sanzionatoria che in quella precettiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte