Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 42860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizioni asseritamente coincidenti con altre anteriori non impugnate - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizioni asseritamente coincidenti con altre anteriori non impugnate - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché il ricorso costituirebbe una tardiva censura di precedenti leggi regionali regolarmente promulgate in materia senza rilievi, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39 e 40 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. Per costante giurisprudenza costituzionale, ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità, in quanto l'istituto dell'acquiescenza non si applica ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2017, n. 98 del 2017, n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 del 2015 e n. 124 del 2015).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché il ricorso costituirebbe una tardiva censura di precedenti leggi regionali regolarmente promulgate in materia senza rilievi, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39 e 40 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. Per costante giurisprudenza costituzionale, ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità, in quanto l'istituto dell'acquiescenza non si applica ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2017, n. 98 del 2017, n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 del 2015 e n. 124 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 38
co.
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 39
co.
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 40
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte