Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 42860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  03/12/2019;  Decisione del  03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40963  40964  40965  40966  40967  42856  42857  42858  42859  42861  42862  42863  42864  42865  42866


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizioni asseritamente coincidenti con altre anteriori non impugnate - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché il ricorso costituirebbe una tardiva censura di precedenti leggi regionali regolarmente promulgate in materia senza rilievi, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39 e 40 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. Per costante giurisprudenza costituzionale, ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità, in quanto l'istituto dell'acquiescenza non si applica ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2017, n. 98 del 2017, n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 del 2015 e n. 124 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  22/11/2018  n. 38  art. 38  co. 

legge della Regione Basilicata  22/11/2018  n. 38  art. 39  co. 

legge della Regione Basilicata  22/11/2018  n. 38  art. 40  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte