Sentenza 74/1958 (ECLI:IT:COST:1958:74)
Massima numero 698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  25/11/1958;  Decisione del  25/11/1958
Deposito del 06/12/1958; Pubblicazione in G. U. 20/12/1958
Massime associate alla pronuncia:  697


Titolo
SENT. 74/58 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 5 LEGGE 20 GIUGNO 1952 N. 645: MANIFESTAZIONI FASCISTE - ATTUAZIONE DELLA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come contravvenzione qualsiasi manifestazione fascista, ma soltanto le pubbliche manifestazioni anche se commesse da una sola persona, idonee a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Pertanto infondata e' la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 5 in riferimento all'art. 21 primo comma e alla XII disposizione transitoria della Costituzione. Cfr.: 1/57 B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte