Sentenza 76/1958 (ECLI:IT:COST:1958:76)
Massima numero 700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  16/12/1958;  Decisione del  16/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Massime associate alla pronuncia:  701  702  703


Titolo
SENT. 76/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGE DI PROROGA - NATURA DI LEGGE NUOVA - POTERE AUTONOMO D'IMPUGNAZIONE - RIGETTO DI PRECEDENTE RICORSO CONTRO LA LEGGE PROROGATA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
L'atto legislativo, che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, e' una nuova legge non soltanto con riferimento al termine, ma anche al contenuto normativo, pure se identico al contenuto della legge precedente, sostanzialmente da esso richiamato per relationem. Consegue che dalla emanazione di ogni legge di proroga deriva un potere autonomo di impugnazione. Pertanto, il rigetto del ricorso proposto a suo tempo contro la legge prorogata non preclude il potere di impugnare le norme delle quali la successiva legge ha protratto nel tempo l'efficacia, e la legittimita' costituzionale della legge di proroga deve essere accertata indipendentemente da quella della precedente legge. Cfr. sent. n. 60 del 19 novembre 1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte