Sentenza 76/1958 (ECLI:IT:COST:1958:76)
Massima numero 701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  16/12/1958;  Decisione del  16/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Massime associate alla pronuncia:  700  702  703


Titolo
SENT. 76/58 B. REGIONE SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA - LIMITI - ESENZIONI FISCALI - FINALITA' IDONEE A GIUSTIFICARLE - NECESSITA' CHE LE ESENZIONI CONCESSE DALLA REGIONE TROVINO RISCONTRO IN TIPI DI ESENZIONI PREVISTE DA LEGGI STATALI.

Testo
Situazioni economiche di carattere locale possono giustificare provvedimenti di esenzione fiscale diretti a ristabilire, nei limiti del possibile, un equilibrio turbato ed a ricondurre situazioni diseguali in posizione di eguaglianza. Tale giustificazione viene meno quando il regime di privilegio concerne persone o beni facilmente spostabili da luogo a luogo e si protrae nel tempo, determinando in tal modo un piu' grave squilibrio, col richiamare in una parte del territorio nazionale un afflusso di ricchezze che vengono sottratte alle altre parti. Provvedimenti di questa portata mettono in pericolo gli interessi nazionali tenuti presenti al momento della formazione di una determinata disciplina tributaria statale. Ad evitare tale pericolo la potesta' normativa della Regione siciliana, in materia tributaria, trova i suoi limiti nei principi e negli interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato. Perche' siano osservati questi limiti, le esenzioni tributarie concesse dalla Regione devono trovare riscontro in tipi di esenzioni previste da leggi statali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 17

Altri parametri e norme interposte