Sentenza 76/1958 (ECLI:IT:COST:1958:76)
Massima numero 702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  16/12/1958;  Decisione del  16/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Massime associate alla pronuncia:  700  701  703


Titolo
SENT. 76/58 C. REGIONE SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA TRIBUTARIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 12 MARZO 1958: PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI CONCESSE CON LA PRECEDENTE LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1953, N. 1 - CONTRASTO COI PRINCIPI E GLI INTERESSI GENERALI A CUI SI INFORMA LA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 marzo 1958, con cui viene prorogato per altri cinque anni il beneficio della registrazione a tassa fissa dei contratti di costruzione ed acquisto di navi iscritte nei compartimenti marittimi della Regione (beneficio concesso con la legge regionale 21 gennaio 1953, n. 1), e' in contrasto coi principi e con gli interessi generali a cui si informa la legislazione statale, che non contempla esenzioni del genere o le concede entro ristretti limiti di tempo. Tale legge, percio', deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 17

Altri parametri e norme interposte