Sentenza 76/1958 (ECLI:IT:COST:1958:76)
Massima numero 702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
16/12/1958; Decisione del
16/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Titolo
SENT. 76/58 C. REGIONE SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA TRIBUTARIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 12 MARZO 1958: PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI CONCESSE CON LA PRECEDENTE LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1953, N. 1 - CONTRASTO COI PRINCIPI E GLI INTERESSI GENERALI A CUI SI INFORMA LA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 76/58 C. REGIONE SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA TRIBUTARIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 12 MARZO 1958: PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI CONCESSE CON LA PRECEDENTE LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1953, N. 1 - CONTRASTO COI PRINCIPI E GLI INTERESSI GENERALI A CUI SI INFORMA LA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 marzo 1958, con cui viene prorogato per altri cinque anni il beneficio della registrazione a tassa fissa dei contratti di costruzione ed acquisto di navi iscritte nei compartimenti marittimi della Regione (beneficio concesso con la legge regionale 21 gennaio 1953, n. 1), e' in contrasto coi principi e con gli interessi generali a cui si informa la legislazione statale, che non contempla esenzioni del genere o le concede entro ristretti limiti di tempo. Tale legge, percio', deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 marzo 1958, con cui viene prorogato per altri cinque anni il beneficio della registrazione a tassa fissa dei contratti di costruzione ed acquisto di navi iscritte nei compartimenti marittimi della Regione (beneficio concesso con la legge regionale 21 gennaio 1953, n. 1), e' in contrasto coi principi e con gli interessi generali a cui si informa la legislazione statale, che non contempla esenzioni del genere o le concede entro ristretti limiti di tempo. Tale legge, percio', deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 17
Altri parametri e norme interposte