Sentenza 76/1958 (ECLI:IT:COST:1958:76)
Massima numero 703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
16/12/1958; Decisione del
16/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Titolo
SENT. 76/58 D. REGIONE SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA TRIBUTARIA - LIMITI - LEGGI REGIONALI IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI A CUI SI ISPIRA LA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 127, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA'.
SENT. 76/58 D. REGIONE SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA TRIBUTARIA - LIMITI - LEGGI REGIONALI IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI A CUI SI ISPIRA LA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 127, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA'.
Testo
Gli interessi generali a cui si informa la legislazione statale in materia tributaria, costituiscono un limite della potesta' legislativa della Regione siciliana nella stessa materia, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto speciale della Regione. Quando la valutazione degli interessi generali sia stata gia' fatta compiutamente dagli organi legislativi statali in occasione della disciplina di un determinato settore della materia, le leggi regionali che contrastino con tali interessi sono costituzionalmente illegittime, e non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, relativa al contrasto di interessi fra Stato e Regioni o fra Regioni e Regioni, sindacabile esclusivamente dalle Camere.
Gli interessi generali a cui si informa la legislazione statale in materia tributaria, costituiscono un limite della potesta' legislativa della Regione siciliana nella stessa materia, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto speciale della Regione. Quando la valutazione degli interessi generali sia stata gia' fatta compiutamente dagli organi legislativi statali in occasione della disciplina di un determinato settore della materia, le leggi regionali che contrastino con tali interessi sono costituzionalmente illegittime, e non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, relativa al contrasto di interessi fra Stato e Regioni o fra Regioni e Regioni, sindacabile esclusivamente dalle Camere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 17
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte