Sentenza 77/1958 (ECLI:IT:COST:1958:77)
Massima numero 705
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  16/12/1958;  Decisione del  16/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  704  706


Titolo
SENT. 77/58 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIANA - ISTRUZIONE ELEMENTARE - NOMINA, LICENZIAMENTO, PROMOZIONE, TRASFERIMENTO E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEGLI INSEGNANTI STATALI - COMPETENZA DELLO STATO - COMPETENZA DELLA REGIONE QUALE ORGANO DECENTRATO DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE.

Testo
La competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti del personale statale, e quindi degli insegnanti elementari, nonche' la competenza per disporre l'assegnazione provvisoria degli stessi, a norma dell'art. 2 del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 9, modificato con D.L.L. 1 febbraio 1945, n. 50, e' tuttora riservata all'Amministrazione statale. Tale competenza non passo' all'Alto Commissariato per la Sicilia, ne' dopo la soppressione di tale organo venne attribuita all'Amministrazione regionale con il D.P.R. 30 giugno 1947, n. 567. Il passaggio potra' avvenire con il procedimento stabilito nell'art. 43 dello Statuto speciale per la Sicilia o in altra guisa giuridicamente efficace. L'esercizio da parte della Regione siciliana di poteri inerenti all'Amministrazione del personale insegnante dell'ordine elementare, anche se sia stato univoco, pacifico e perdurante, non ha determinato il mutamento di status del personale statale a personale regionale. La Regione nell'esercizio di tali poteri, non ha operato iure proprio, ma quale organo decentrato dell'amministrazione statale, tenuto a sottostare alle direttive degli organi dello Stato. Cfr.: 1/1958 B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 43

Altri parametri e norme interposte