Sentenza 78/1958 (ECLI:IT:COST:1958:78)
Massima numero 707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  16/12/1958;  Decisione del  16/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Massime associate alla pronuncia:  708  709  710


Titolo
SENT. 78/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA - INSINDACABILITA'.

Testo
Il giudizio emesso dal giudice a quo sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale ai fini della risoluzione della controversia di merito, se sorretto da congrua motivazione, non puo' essere sindacato dalla Corte, esatto od inesatto che sia il suo contenuto. (La fattispecie si riferisce ad un giudizio di legittimita' del d.l.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, contenente norme sul massimo impiego di lavoratori agricoli, nel quale il giudice rimettente aveva sollevato la questione del contrasto con i principi costituzionali sulla liberta' di iniziativa economica, sulla proprieta' terriera privata e sulle forme di assistenza, previdenza ed assicurazione dei lavoratori).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23