Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle ragioni di censura - Esclusione della cessazione della materia del contendere, senza estensione della questione di legittimità costituzionale al testo modificato.
È esclusa la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. Benché, nel corso del giudizio, la lett. d-ter) del par. 1.2.1.4. dell'Appendice A del piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR), introdotta dalla norma impugnata, sia stata modificata dall'art. 10, comma 1, della legge reg. Basilicata 13 marzo 2019, n. 4, la sopravvenuta modifica normativa non ha sostanzialmente alterato il contenuto della disposizione impugnata in relazione ai motivi di ricorso e non soddisfa perciò le pretese del ricorrente, considerata altresì l'autonoma impugnazione dello ius superveniens da parte del Governo; parimenti va escluso che la questione debba essere trasferita o estesa al nuovo testo della lett. d-ter).
Il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e quelle ordinarie eventualmente interposte, il cui rapporto di compatibilità o incompatibilità con la disposizione impugnata costituisce l'oggetto della questione. Deve inoltre contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale.