Sentenza 78/1958 (ECLI:IT:COST:1958:78)
Massima numero 709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  16/12/1958;  Decisione del  16/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Massime associate alla pronuncia:  707  708  710


Titolo
SENT. 78/58 C. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - D.L.C.P.S. 16 SETTEMBRE 1947, N. 929: OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI MANO D'OPERA IN AGRICOLTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Tra le limitazioni alla liberta' di iniziativa economica previste dall'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione non si possono inquadrare le norme del D.L.C.P.S. 16 settembre 1947 n. 929 (ratificato con legge 17 maggio 1952 n. 621), che incidono gravemente sulla liberta' dell'imprenditore agricolo immettendo nel complesso equilibrio dell'azienda elementi non richiesti e spesso inidonei. L'obbligo di assunzione di mano d'opera imposto agli imprenditori agricoli da tale decreto, resta estraneo al disposto del terzo comma dell'art. 41 della Costituzione e non puo' inquadrarsi nelle provvidenze di ordine generale da questo previste. Tale obbligo esula altresi' dai fini cui si ispira il principio della funzione sociale della proprieta' privata stabilito dall'art. 42, secondo comma Costituzione, come pure da quello del razionale sfruttamento del suolo e del raggiungimento di equi rapporti sociali di cui all'art. 44 Cost.. Ne' infine puo' inquadrarsi nelle forme di assistenza e previdenza previste dall'art. 38 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte