Sentenza 79/1958 (ECLI:IT:COST:1958:79)
Massima numero 711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  17/12/1958;  Decisione del  17/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 79/58. LIBERTA' DI CULTO - ART. 724 COD. PEN. - "RELIGIONE DELLO STATO" - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 724 Cod. pen., in cui e' prevista la ipotesi contravvenzionale della bestemmia in pubblico, "con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato" nel riferirsi alla "religione dello Stato", da' rilevanza non gia' a una qualificazione formale della religione cattolica, bensi' alla circostanza che questa e' professata nello Stato italiano, dalla quasi totalita' dei suoi cittadini, e come tale e' meritevole di particolare tutela penale. E' pertanto infondata la questione della legittimita' costituzionale del primo comma del citato articolo sollevata in relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Cfr.: 125/1957 A.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 7

Costituzione  art. 8

Altri parametri e norme interposte