Sentenza 80/1958 (ECLI:IT:COST:1958:80)
Massima numero 712
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
17/12/1958; Decisione del
17/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 80/58. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA DELLO STATO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO ERARIALE.
SENT. 80/58. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA DELLO STATO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO ERARIALE.
Testo
Le cooperative edilizie a contributo erariale si caratterizzano come strumenti di politica economica dello Stato diretti a favorire l'incremento delle costruzioni nel campo dell'edilizia economica e popolare. La concessione, da parte dello Stato, di un contributo nelle condizioni stabilite dalla legge imprime a tali cooperative una qualifica giuridica speciale che le distingue dalle altre cooperative anche edilizie. Le cooperative edilizie a contributo erariale non rientrano tra quelle disciplinate dalla legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 gennaio 1954 n. 7, e non si riferisce pertanto ad esse la vigilanza attribuita alla Regione dall'art. 4 n. 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Pertanto per le cooperative edilizie a contributo erariale esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige spetta allo Stato la competenza di emettere il provvedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di nominare un Commissario governativo.
Le cooperative edilizie a contributo erariale si caratterizzano come strumenti di politica economica dello Stato diretti a favorire l'incremento delle costruzioni nel campo dell'edilizia economica e popolare. La concessione, da parte dello Stato, di un contributo nelle condizioni stabilite dalla legge imprime a tali cooperative una qualifica giuridica speciale che le distingue dalle altre cooperative anche edilizie. Le cooperative edilizie a contributo erariale non rientrano tra quelle disciplinate dalla legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 gennaio 1954 n. 7, e non si riferisce pertanto ad esse la vigilanza attribuita alla Regione dall'art. 4 n. 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Pertanto per le cooperative edilizie a contributo erariale esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige spetta allo Stato la competenza di emettere il provvedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di nominare un Commissario governativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte