Sentenza 81/1958 (ECLI:IT:COST:1958:81)
Massima numero 715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  18/12/1958;  Decisione del  18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Massime associate alla pronuncia:  713  714  716  717


Titolo
SENT. 81/58 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - RETROATTIVITA' E IRRETROATTIVITA' - RETROATTIVITA' IN MATERIA PENALE - ART. 25, COMMA SECONDO, COST. - RETROATTIVITA' DI LEGGI FINANZIARIE - NON ESCLUSIONE - POSSIBILE CONTRASTO CON ALTRI PRECETTI DELLA COSTITUZIONE.

Testo
La Costituzione sancisce all'art. 25, secondo comma, il divieto della retroattivita' limitamente alle leggi penali; da questa norma non puo' escludersi la retroattivita' delle leggi finanziarie, anche se e' ben possibile che per tali leggi la retroattivita' determini un contrasto con altri precetti costituzionali. Conforme: sent. n. 118 del 2 luglio 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte