Sentenza 81/1958 (ECLI:IT:COST:1958:81)
Massima numero 716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  18/12/1958;  Decisione del  18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Massime associate alla pronuncia:  713  714  715  717


Titolo
SENT. 81/58 D. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO - ARTT. 1 E 5 LEGGE 27 MARZO 1954, N. 68: PROROGA DEI TERMINI PER LA RETTIFICA DELLE DENUNCE DEI REDDITI SOGGETTI ALL'IMPOSTA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 2 E 23 COST. - NON IPOTIZZABILITA' IN MATERIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' ipotizzabile alcun contrasto tra una legge tributaria e l'art. 2 Cost. che, nel garantire i diritti inviolabili dell'uomo e nella richiesta dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta', non contiene alcun riferimento ne' diretto ne' indiretto alla materia tributaria. Egualmente e' da escludere che una legge tributaria si ponga in contrasto con l'art. 23 Cost., il quale si limita a stabilire che qualsiasi prestazione personale o patrimoniale non puo' essere imposta se non in base alla legge. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 27 marzo 1954, n. 68 (proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e degli accertamenti da parte della finanza per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio), in riferimento agli artt. 2 e 23 Cost.. Conforme (sul punto riguardante l'art. 2 Cost.): sent. n. 11 del 19 giugno 1956.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte