Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 42862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Modificazioni al piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) - Introduzione di limiti generali sulle distanze minime per la collocazione degli impianti eolici e fotovoltaici - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di buon andamento della pubblica amministrazione - Motivazione generica - Inammissibilità delle questioni.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Modificazioni al piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) - Introduzione di limiti generali sulle distanze minime per la collocazione degli impianti eolici e fotovoltaici - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di buon andamento della pubblica amministrazione - Motivazione generica - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., degli artt. 38, 39 e 40 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che modificano i par. 1.2.1., 1.2.2. e 2.2.2. dell'Appendice A del piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) approvato con legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, prescrivendo limiti generali per la collocazione degli impianti eolici e fotovoltaici, nella forma di distanze minime valevoli sull'intero territorio regionale. Il Governo impugna tali norme cumulativamente e indistintamente nella parte in cui contengono varie prescrizioni sulle distanze, senza indicarle precisamente e limitandosi a riprodurne, in nota e senza specificazioni di sorta, i (complessi e articolati) testi. Per consentire la definizione dell'oggetto del giudizio, il ricorrente avrebbe dovuto individuare e indicare in dettaglio, nel coacervo delle previsioni modificate dagli artt. 38, 39 e 40, quelle ritenute illegittime, distinguendo fra esse in relazione ai diversi caratteri dei vari vincoli introdotti con la medesima legge regionale. (Precedente citato: sentenza n. 63 del 2016).
Sono dichiarate inammissibili, per genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., degli artt. 38, 39 e 40 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che modificano i par. 1.2.1., 1.2.2. e 2.2.2. dell'Appendice A del piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) approvato con legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, prescrivendo limiti generali per la collocazione degli impianti eolici e fotovoltaici, nella forma di distanze minime valevoli sull'intero territorio regionale. Il Governo impugna tali norme cumulativamente e indistintamente nella parte in cui contengono varie prescrizioni sulle distanze, senza indicarle precisamente e limitandosi a riprodurne, in nota e senza specificazioni di sorta, i (complessi e articolati) testi. Per consentire la definizione dell'oggetto del giudizio, il ricorrente avrebbe dovuto individuare e indicare in dettaglio, nel coacervo delle previsioni modificate dagli artt. 38, 39 e 40, quelle ritenute illegittime, distinguendo fra esse in relazione ai diversi caratteri dei vari vincoli introdotti con la medesima legge regionale. (Precedente citato: sentenza n. 63 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 38
co.
legge della Regione Basilicata
19/01/2010
n. 1
art.
co.
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 39
co.
legge della Regione Basilicata
19/01/2010
n. 1
art.
co.
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 40
co.
legge della Regione Basilicata
19/01/2010
n. 1
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte