Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione di parametri costituzionali - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5 e 138 Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, che disciplinano l’attuazione dell’autonomia differenziata. Quella relativa all’intera legge è inammissibile per incongruenza tra motivazione e oggetto dell’impugnazione, perché la Regione censura l’intera legge ma i motivi attengono solo alle norme relative al trasferimento delle funzioni, che rappresentano una sua parte minore. Quelle relative al principio di unità e all’art. 138 Cost. sono inammissibili in quanto assenti nella delibera della Giunta. Quanto all’art. 5 Cost. la delibera lo menziona in collegamento con l’art. 120 Cost.: pertanto, è da ritenere sia stato richiamato solo quale fondamento del principio di leale collaborazione.