Sentenza 82/1958 (ECLI:IT:COST:1958:82)
Massima numero 718
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  18/12/1958;  Decisione del  18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  719  720  721  722  723


Titolo
SENT. 82/58 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - NOTIFICAZIONE O CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - RIFERIMENTO AGLI ORGANI LEGITTIMATI A PROPORRE IL RICORSO - NECESSITA'.

Testo
In applicazione di un principio generale di diritto processuale l'atto, che puo' formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potesta' di agire. Pertanto, nei giudizi per conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, la notificazione o la conoscenza del provvedimento impugnato, ai fini della decorrenza dei termini debbono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cioe', per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge    n. 87  art. 39