Sentenza 82/1958 (ECLI:IT:COST:1958:82)
Massima numero 718
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
18/12/1958; Decisione del
18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/58 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - NOTIFICAZIONE O CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - RIFERIMENTO AGLI ORGANI LEGITTIMATI A PROPORRE IL RICORSO - NECESSITA'.
SENT. 82/58 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - NOTIFICAZIONE O CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - RIFERIMENTO AGLI ORGANI LEGITTIMATI A PROPORRE IL RICORSO - NECESSITA'.
Testo
In applicazione di un principio generale di diritto processuale l'atto, che puo' formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potesta' di agire. Pertanto, nei giudizi per conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, la notificazione o la conoscenza del provvedimento impugnato, ai fini della decorrenza dei termini debbono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cioe', per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale.
In applicazione di un principio generale di diritto processuale l'atto, che puo' formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potesta' di agire. Pertanto, nei giudizi per conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, la notificazione o la conoscenza del provvedimento impugnato, ai fini della decorrenza dei termini debbono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cioe', per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge
n. 87
art. 39