Sentenza 82/1958 (ECLI:IT:COST:1958:82)
Massima numero 719
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
18/12/1958; Decisione del
18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/58 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SPETTANZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO OD AL MINISTRO DA LUI DELEGATO, PER LO STATO, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, PER LA REGIONE.
SENT. 82/58 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SPETTANZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO OD AL MINISTRO DA LUI DELEGATO, PER LO STATO, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, PER LA REGIONE.
Testo
Nei giudizi per conflitti di attribuzione possono partecipare solo lo Stato e la Regione, come titolari dei poteri rispetto ai quali e' sorto il conflitto; in detti giudizi la legittimazione ad agire e a contraddire spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro da lui delegato, per lo Stato, ed al Presidente della Giunta regionale, in seguito a deliberazione di questa, per la Regione. Conformi: sentt. nn. 8 e 17 del 1957.
Nei giudizi per conflitti di attribuzione possono partecipare solo lo Stato e la Regione, come titolari dei poteri rispetto ai quali e' sorto il conflitto; in detti giudizi la legittimazione ad agire e a contraddire spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro da lui delegato, per lo Stato, ed al Presidente della Giunta regionale, in seguito a deliberazione di questa, per la Regione. Conformi: sentt. nn. 8 e 17 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 0