Sentenza 82/1958 (ECLI:IT:COST:1958:82)
Massima numero 720
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
18/12/1958; Decisione del
18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/58 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINI - LEGITTIMAZIONE.
SENT. 82/58 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINI - LEGITTIMAZIONE.
Testo
Nei casi di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione o tra Regioni, il termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 39 secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, per proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza, decorre o dalla notificazione dell'atto che ha dato luogo al conflitto all'organo legittimato ad agire, che, per lo Stato e' il Presidente del Consiglio dei Ministri e per le Regioni il Presidente della giunta regionale, o dalla data in cui questi ne abbiano avuto conoscenza. E' irrilevante che l'atto sia stato notificato o comunicato ad altri organi dell'Amministrazione centrale o regionale, diversi da quelli legittimati ad agire.
Nei casi di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione o tra Regioni, il termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 39 secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, per proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza, decorre o dalla notificazione dell'atto che ha dato luogo al conflitto all'organo legittimato ad agire, che, per lo Stato e' il Presidente del Consiglio dei Ministri e per le Regioni il Presidente della giunta regionale, o dalla data in cui questi ne abbiano avuto conoscenza. E' irrilevante che l'atto sia stato notificato o comunicato ad altri organi dell'Amministrazione centrale o regionale, diversi da quelli legittimati ad agire.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte