Sentenza 82/1958 (ECLI:IT:COST:1958:82)
Massima numero 720
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  18/12/1958;  Decisione del  18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  718  719  721  722  723


Titolo
SENT. 82/58 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINI - LEGITTIMAZIONE.

Testo
Nei casi di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione o tra Regioni, il termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 39 secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, per proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza, decorre o dalla notificazione dell'atto che ha dato luogo al conflitto all'organo legittimato ad agire, che, per lo Stato e' il Presidente del Consiglio dei Ministri e per le Regioni il Presidente della giunta regionale, o dalla data in cui questi ne abbiano avuto conoscenza. E' irrilevante che l'atto sia stato notificato o comunicato ad altri organi dell'Amministrazione centrale o regionale, diversi da quelli legittimati ad agire.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte