Sentenza 82/1958 (ECLI:IT:COST:1958:82)
Massima numero 721
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
18/12/1958; Decisione del
18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/58 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPI RELATIVI ALL'ACQUIESCENZA E AL CARATTERE CONFERMATIVO DELL'ATTO IMPUGNATO - INAPPLICABILITA'.
SENT. 82/58 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPI RELATIVI ALL'ACQUIESCENZA E AL CARATTERE CONFERMATIVO DELL'ATTO IMPUGNATO - INAPPLICABILITA'.
Testo
Nei giudizi sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regioni, non possono avere rilievo istituti, come quelli dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Pertanto e' irrilevante che l'atto impugnato abbia lo stesso oggetto di altri atti non impugnati. Cfr.: 44/1957 C.
Nei giudizi sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regioni, non possono avere rilievo istituti, come quelli dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Pertanto e' irrilevante che l'atto impugnato abbia lo stesso oggetto di altri atti non impugnati. Cfr.: 44/1957 C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte