Sentenza 82/1958 (ECLI:IT:COST:1958:82)
Massima numero 722
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
18/12/1958; Decisione del
18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/58 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIANA - CONCESSIONE DI RAFFINERIE PETROLIFERE - CONCESSIONE ACCORDATA DALL'ASSESSORE REGIONALE SENZA LA PRESCRITTA PARTECIPAZIONE DI ORGANI STATALI - ANNULLAMENTO.
SENT. 82/58 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIANA - CONCESSIONE DI RAFFINERIE PETROLIFERE - CONCESSIONE ACCORDATA DALL'ASSESSORE REGIONALE SENZA LA PRESCRITTA PARTECIPAZIONE DI ORGANI STATALI - ANNULLAMENTO.
Testo
Il trasferimento all'Amministrazione regionale siciliana delle attribuzioni del Ministro dell'industria e commercio nelle materie appartenenti alla competenza istituzionale di quest'ultimo - disposto dall'art. 1 D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, in attuazione degli artt. 14 lett. d e 20 dello Statuto, che stabiliscono la competenza legislativa ed amministrativa della Regione, in via esclusiva, per le dette materie - comprende anche il potere di concessione delle raffinerie petrolifere da impiantare nel territorio della Regione. Questo potere spetta all'Amministrazione regionale con gli stessi limiti coi quali spettava al Ministro, in base al R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 e al relativo regolamento 20 luglio 1934, n. 1303. In particolare il provvedimento di concessione non puo' essere emanato se non con la partecipazione del Ministro delle finanze e, in alcuni casi, di quello della marina mercantile. La partecipazione di questi organi si attua mediante accordi che con essi prende l'amministrazione regionale. Tali accordi, anche se non assumono la forma tipica del concerto, quale e' adottata per i provvedimenti dello Stato ed e' prevista dalle disposizioni del decreto del 1933 e dal relativo regolamento del 1934, soddisfano nella sostanza le esigenze a cui queste disposizioni si ispirano. Se la Regione emana il provvedimento di concessione, prescindendo dai predetti accordi, esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni, incidendo nelle materie riservate agli organi dello Stato. Pertanto i decreti dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana 23 novembre 1957, n. 418, 19 maggio 1958, n. 1115, e 27 giugno 1958, n. 1216, relativi a concessioni di impianto di raffinerie di olii minerali nel territorio della Regione - emanati senza la partecipazione del Ministro delle finanze richiesta dal R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 - vanno annullati.
Il trasferimento all'Amministrazione regionale siciliana delle attribuzioni del Ministro dell'industria e commercio nelle materie appartenenti alla competenza istituzionale di quest'ultimo - disposto dall'art. 1 D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, in attuazione degli artt. 14 lett. d e 20 dello Statuto, che stabiliscono la competenza legislativa ed amministrativa della Regione, in via esclusiva, per le dette materie - comprende anche il potere di concessione delle raffinerie petrolifere da impiantare nel territorio della Regione. Questo potere spetta all'Amministrazione regionale con gli stessi limiti coi quali spettava al Ministro, in base al R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 e al relativo regolamento 20 luglio 1934, n. 1303. In particolare il provvedimento di concessione non puo' essere emanato se non con la partecipazione del Ministro delle finanze e, in alcuni casi, di quello della marina mercantile. La partecipazione di questi organi si attua mediante accordi che con essi prende l'amministrazione regionale. Tali accordi, anche se non assumono la forma tipica del concerto, quale e' adottata per i provvedimenti dello Stato ed e' prevista dalle disposizioni del decreto del 1933 e dal relativo regolamento del 1934, soddisfano nella sostanza le esigenze a cui queste disposizioni si ispirano. Se la Regione emana il provvedimento di concessione, prescindendo dai predetti accordi, esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni, incidendo nelle materie riservate agli organi dello Stato. Pertanto i decreti dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana 23 novembre 1957, n. 418, 19 maggio 1958, n. 1115, e 27 giugno 1958, n. 1216, relativi a concessioni di impianto di raffinerie di olii minerali nel territorio della Regione - emanati senza la partecipazione del Ministro delle finanze richiesta dal R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 - vanno annullati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte