Sentenza 82/1958 (ECLI:IT:COST:1958:82)
Massima numero 723
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  18/12/1958;  Decisione del  18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  718  719  720  721  722


Titolo
SENT. 82/58 F. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ATTI EMANATI SENZA LA PRESCRITTA PARTECIPAZIONE DI ORGANI STATALI - VIZIO DENUNCIABILE CON RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.

Testo
Quando nel procedimento relativo all'emanazione di un atto dell'Amministrazione regionale e' richiesta la partecipazione di organi statali, ove questa manchi, l'atto e' affetto non da un vizio deducibile davanti agli organi della giustizia amministrativa, ma da illegittimita' che ha rilevanza costituzionale. Infatti il trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione, dotata di autonomia, si risolve, in un'attribuzione di competenze che si attuano in concreto sul piano costituzionale, e puo' dar luogo ad un conflitto di attribuzione, sul quale deve decidere la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39