Ordinanza 83/1958 (ECLI:IT:COST:1958:83)
Massima numero 724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
18/12/1958; Decisione del
18/12/1958
Deposito del 30/12/1958; Pubblicazione in G. U. 31/12/1958
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 83/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICENTE DIMOSTRAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' PER MANCATA RISOLUZIONE DI QUESTIONI DI MERITO PRELIMINARI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 83/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICENTE DIMOSTRAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' PER MANCATA RISOLUZIONE DI QUESTIONI DI MERITO PRELIMINARI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La mancata risoluzione da parte del giudice a quo di questioni di merito preliminari a quelle di legittimita' costituzionale importa l'omessa valutazione della rilevanza di tale questione rispetto al giudizio principale. In siffatta ipotesi, la Corte costituzionale non puo' prendere in esame la questione preliminare e deve restituire gli atti al giudice che li ha trasmessi. (Nella specie essendovi contrasto tra le parti circa la portata dell'atto di divisione tra i condomini del fondo colpito da esproprio con i decreti presidenziali n. 3270 e 3271 del 18 dicembre 1952, se cioe' l'atto avesse determinato una divisione anteriore al 15 novembre 1949 o contenesse un annuncio di futura divisione, il Tribunale di Locri non aveva definito, nell'ordinanza di rinvio, il negozio invocato a base del denunciato eccesso di delegazione, ne' determinato se esso avesse effetti reali o obbligatori, omettendo cosi' l'accertamento del rapporto di rilevanza tra la questione di legittimita' costituzionale e il giudizio sulla controversia principale).
La mancata risoluzione da parte del giudice a quo di questioni di merito preliminari a quelle di legittimita' costituzionale importa l'omessa valutazione della rilevanza di tale questione rispetto al giudizio principale. In siffatta ipotesi, la Corte costituzionale non puo' prendere in esame la questione preliminare e deve restituire gli atti al giudice che li ha trasmessi. (Nella specie essendovi contrasto tra le parti circa la portata dell'atto di divisione tra i condomini del fondo colpito da esproprio con i decreti presidenziali n. 3270 e 3271 del 18 dicembre 1952, se cioe' l'atto avesse determinato una divisione anteriore al 15 novembre 1949 o contenesse un annuncio di futura divisione, il Tribunale di Locri non aveva definito, nell'ordinanza di rinvio, il negozio invocato a base del denunciato eccesso di delegazione, ne' determinato se esso avesse effetti reali o obbligatori, omettendo cosi' l'accertamento del rapporto di rilevanza tra la questione di legittimita' costituzionale e il giudizio sulla controversia principale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23