Sentenza 1/1959 (ECLI:IT:COST:1959:1)
Massima numero 726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  15/01/1959;  Decisione del  15/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Massime associate alla pronuncia:  725


Titolo
SENT. 1/59 B. TUTELA GIURISPRUDENZIALE NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DELLA P.A. - ART. 11 R.D.L. 5 DICEMBRE 1938 N. 1928: NON IMPUGNABILITA' DELLE DECISIONI MINISTERIALI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 113).

Testo
L'art. 11, R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1928, il quale dispone che contro i provvedimenti emanati per l'accertamento delle violazioni in materia valutaria e di scambi con l'estero e per l'applicazione delle relative sanzioni non e' ammesso alcun ricorso ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale, viola il principio stabilito nella norma dell'art. 113 della Costituzione secondo la quale contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale. Pertanto l'art. 11 R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928 e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento alla norma contenuta nell'art. 113 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte