Sentenza 2/1959 (ECLI:IT:COST:1959:2)
Massima numero 727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  15/01/1959;  Decisione del  15/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Massime associate alla pronuncia:  728  729  730


Titolo
SENT. 2/59 A. REGIONE SICILIANA - COMMISSIONI LEGISLATIVE PERMANENTI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - ART. 24 LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1958 N. 19: ATTRIBUZIONE ALLA PRIMA COMMISSIONE DELLA COMPETENZA AD EMETTERE PARERE VINCOLANTE PER LA ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO E DELLE TABELLE ORGANICHE DELL'ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI - COMPITO ESTRANEO ALLE FUNZIONI DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO SICILIA, ARTT. 4 E 12, SECONDO COMMA).

Testo
Le commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana hanno il compito di esaminare i disegni e le proposte di legge ad esse inviati dal Presidente dell'Assemblea regionale. Esse sono organi dell'Assemblea, la cui attivita' preparatoria di deliberazione dell'Assemblea si esaurisce all'interno di questa. E' pertanto costituzionalmente illegittima l'attribuzione alla prima commissione, prevista dall'art. 24 della legge regionale siciliana 24 luglio 1958 n. 19, della competenza ad emettere il parere vincolante ai fini dell'esecutivita' del regolamento e delle tabelle organiche del personale dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, parere che si concreta in un atto con rilevanza esterna estraneo alle funzioni che secondo gli artt. 4 e 12, secondo comma, dello Statuto speciale caratterizzano le funzioni delle commissioni legislative permanenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 4

statuto regione Sicilia  art. 12  co. 2

Altri parametri e norme interposte