Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 42863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) con potenza inferiore a 200 kW - Autorizzazione regionale unica - Necessità, laddove siano riconducibili a unico interlocutore - Applicazione ai procedimenti pendenti - Ricorso del Governo - Sopravvenuta rinuncia parziale all'impugnazione - Mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) con potenza inferiore a 200 kW - Autorizzazione regionale unica - Necessità, laddove siano riconducibili a unico interlocutore - Applicazione ai procedimenti pendenti - Ricorso del Governo - Sopravvenuta rinuncia parziale all'impugnazione - Mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui stabilisce l'applicazione, tra gli altri, dell'art. 30 della stessa legge regionale - che indica i casi in cui diversi progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) vanno considerati in modo cumulativo per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - ai procedimenti pendenti. Dopo l'instaurazione del giudizio, l'art. 42 è stato integralmente abrogato dall'art. 18 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 e il Governo ha di conseguenza rinunciato in parte qua al ricorso, mentre la Regione, pur non accettando formalmente la rinuncia, ha espressamente richiesto la cessazione della materia del contendere, così palesando la mancanza di interesse a coltivare il giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2017, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015 e n. 82 del 2015).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui stabilisce l'applicazione, tra gli altri, dell'art. 30 della stessa legge regionale - che indica i casi in cui diversi progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) vanno considerati in modo cumulativo per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - ai procedimenti pendenti. Dopo l'instaurazione del giudizio, l'art. 42 è stato integralmente abrogato dall'art. 18 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 e il Governo ha di conseguenza rinunciato in parte qua al ricorso, mentre la Regione, pur non accettando formalmente la rinuncia, ha espressamente richiesto la cessazione della materia del contendere, così palesando la mancanza di interesse a coltivare il giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2017, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015 e n. 82 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 42
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte