Sentenza 2/1959 (ECLI:IT:COST:1959:2)
Massima numero 729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
15/01/1959; Decisione del
15/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Titolo
SENT. 2/59 C. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ART. 15, ULTIMO COMMA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1958, N. 19: AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI ACQUISTI DI AREE FABBRICABILI DA PARTE DEI COMUNI E PER LA SUCCESSIVA CESSIONE DI TALI AREE ALL'ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/59 C. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ART. 15, ULTIMO COMMA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1958, N. 19: AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI ACQUISTI DI AREE FABBRICABILI DA PARTE DEI COMUNI E PER LA SUCCESSIVA CESSIONE DI TALI AREE ALL'ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale siciliana 24 luglio 1958 n. 19 sull'ordinamento e i compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, con cui si stabilisce che "per gli acquisti di aree di proprieta' privata sono estesi ai comuni i benefici fiscali concessi all'Ente", va posta in relazione con la norma del primo comma dello stesso articolo, secondo la quale "per le case costruite, i comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprieta' per la estensione e nella ubicazione che devono concordare con l'Ente, purche' urbanisticamente idonee". Benche' l'acquisto di un'area da parte del Comune per la successiva cessione all'Ente implichi formalmente due passaggi di proprieta', tenendo conto che tale cessione e' obbligatoria e gratuita, l'estensione ai Comuni dei benefici fiscali per gli acquisti di aree di proprieta' privata previsti per l'Ente non eccede sostanzialmente la competenza legislativa della Regione in materia di esenzioni fiscali, avuto anche riguardo allo scopo della legge e ai rapporti in cui e' posto il comune rispetto ai compiti dell'Ente di provvedere nella Regione alla costruzione e gestione di alloggi di tipo popolare.
La disposizione dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale siciliana 24 luglio 1958 n. 19 sull'ordinamento e i compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, con cui si stabilisce che "per gli acquisti di aree di proprieta' privata sono estesi ai comuni i benefici fiscali concessi all'Ente", va posta in relazione con la norma del primo comma dello stesso articolo, secondo la quale "per le case costruite, i comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprieta' per la estensione e nella ubicazione che devono concordare con l'Ente, purche' urbanisticamente idonee". Benche' l'acquisto di un'area da parte del Comune per la successiva cessione all'Ente implichi formalmente due passaggi di proprieta', tenendo conto che tale cessione e' obbligatoria e gratuita, l'estensione ai Comuni dei benefici fiscali per gli acquisti di aree di proprieta' privata previsti per l'Ente non eccede sostanzialmente la competenza legislativa della Regione in materia di esenzioni fiscali, avuto anche riguardo allo scopo della legge e ai rapporti in cui e' posto il comune rispetto ai compiti dell'Ente di provvedere nella Regione alla costruzione e gestione di alloggi di tipo popolare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte