Sentenza 2/1959 (ECLI:IT:COST:1959:2)
Massima numero 730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
15/01/1959; Decisione del
15/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Titolo
SENT. 2/59 D. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ART. 8, LETT. B, LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1958 N. 19: INCLUSIONE NEL PATRIMONIO DELL'ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI DI IMMOBILI COSTRUITI COL FINANZIAMENTO DELLO STATO - DISPOSIZIONE DI CARATTERE DICHIARATIVO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/59 D. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ART. 8, LETT. B, LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1958 N. 19: INCLUSIONE NEL PATRIMONIO DELL'ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI DI IMMOBILI COSTRUITI COL FINANZIAMENTO DELLO STATO - DISPOSIZIONE DI CARATTERE DICHIARATIVO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (r.d. 28 aprile 1938 n. 1165) non contiene alcuna disposizione dalla quale si desuma che gli immobili costruiti dagli Enti beneficiari con il concorso e con il contributo dello Stato non siano di proprieta' dell'Ente che li ha costruiti, ma soltanto disposizioni che limitano la liberta' degli Enti mutuatari e beneficiari circa la esecuzione delle costruzioni e la disponibilita' di esse. Le disposizioni dell'art. 8, lett. b, della legge regionale siciliana 24 luglio 1958 n. 19, le quali stabiliscono che fanno parte del patrimonio dell'Ente gli immobili costruiti col finanziamento dello Stato, hanno carattere puramente dichiarativo e descrittivo, in quanto la proprieta' dell'Ente sui suddetti immobili dipende da titoli che sono al di fuori di quella disposizione. Deve pertanto ritenersi infondata la questione sulla legittimita' costituzionale di tale articolo sollevata per il motivo che la Regione non potrebbe disporre con una sua legge di un patrimonio costruito in tutto o in parte con fondi dello Stato e con finanziamenti che disciplinano l'impiego dei fondi assegnati e le modalita' dell'acquisto della proprieta'.
Il T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (r.d. 28 aprile 1938 n. 1165) non contiene alcuna disposizione dalla quale si desuma che gli immobili costruiti dagli Enti beneficiari con il concorso e con il contributo dello Stato non siano di proprieta' dell'Ente che li ha costruiti, ma soltanto disposizioni che limitano la liberta' degli Enti mutuatari e beneficiari circa la esecuzione delle costruzioni e la disponibilita' di esse. Le disposizioni dell'art. 8, lett. b, della legge regionale siciliana 24 luglio 1958 n. 19, le quali stabiliscono che fanno parte del patrimonio dell'Ente gli immobili costruiti col finanziamento dello Stato, hanno carattere puramente dichiarativo e descrittivo, in quanto la proprieta' dell'Ente sui suddetti immobili dipende da titoli che sono al di fuori di quella disposizione. Deve pertanto ritenersi infondata la questione sulla legittimita' costituzionale di tale articolo sollevata per il motivo che la Regione non potrebbe disporre con una sua legge di un patrimonio costruito in tutto o in parte con fondi dello Stato e con finanziamenti che disciplinano l'impiego dei fondi assegnati e le modalita' dell'acquisto della proprieta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte