Ordinanza 3/1959 (ECLI:IT:COST:1959:3)
Massima numero 731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  15/01/1959;  Decisione del  15/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 3/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI NORMA NON ATTINENTE AL CAPO DI IMPUTAZIONE DEL GIUDIZIO PENALE PRINCIPALE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (COST., ART. 134; LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N.1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Non puo' considerarsi osservato il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando l'ordinanza del giudice a quo omette di indicare le norme costituzionali violate e, senza porsi il problema della rilevanza della risoluzione della questione di legittimita' costituzionale ai fini del decidere, solleva la questione stessa con riferimento a una disposizione non attinente ai capi di imputazione, oggetto del giudizio penale principale. Cfr.: 18/1956 A, 48/1957 A, 69/1957 B, 76/1957, 39/1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23