Sentenza 4/1959 (ECLI:IT:COST:1959:4)
Massima numero 732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
16/01/1959; Decisione del
16/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Titolo
SENT. 4/59 A. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - GIUDIZIO DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI. (LEGGE COSTITUZIONALE, 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 4/59 A. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - GIUDIZIO DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI. (LEGGE COSTITUZIONALE, 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Il giudizio di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, del quale e' esclusivamente competente il giudice a quo, e' suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale solo nel caso di omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte. Cfr.: 30/1957 B, 102/1957 B, 25/1958.
Il giudizio di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, del quale e' esclusivamente competente il giudice a quo, e' suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale solo nel caso di omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte. Cfr.: 30/1957 B, 102/1957 B, 25/1958.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23