Sentenza 4/1959 (ECLI:IT:COST:1959:4)
Massima numero 733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  16/01/1959;  Decisione del  16/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Massime associate alla pronuncia:  732  734  735  736  737


Titolo
SENT. 4/59 B. ATTI DI TRASFERIMENTO O DI PROMESSA DI TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI IMMOBILIARI - R.D.L. 27 SETTEMBRE 1941, N. 1015: NULLITA' PER OMESSA REGISTRAZIONE - D.L. 20 MARZO 1945, N. 212; ABROGAZIONE - IRRETROATTIVITA'.

Testo
Il D.L. 20 marzo 1945, n. 212, che ha abrogato le disposizioni contenute nel R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullita' degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, non ha efficacia retroattiva e trova quindi applicazione soltanto per i rapporti successivi alla sua entrata in vigore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte