Sentenza 4/1959 (ECLI:IT:COST:1959:4)
Massima numero 733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
16/01/1959; Decisione del
16/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Titolo
SENT. 4/59 B. ATTI DI TRASFERIMENTO O DI PROMESSA DI TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI IMMOBILIARI - R.D.L. 27 SETTEMBRE 1941, N. 1015: NULLITA' PER OMESSA REGISTRAZIONE - D.L. 20 MARZO 1945, N. 212; ABROGAZIONE - IRRETROATTIVITA'.
SENT. 4/59 B. ATTI DI TRASFERIMENTO O DI PROMESSA DI TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI IMMOBILIARI - R.D.L. 27 SETTEMBRE 1941, N. 1015: NULLITA' PER OMESSA REGISTRAZIONE - D.L. 20 MARZO 1945, N. 212; ABROGAZIONE - IRRETROATTIVITA'.
Testo
Il D.L. 20 marzo 1945, n. 212, che ha abrogato le disposizioni contenute nel R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullita' degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, non ha efficacia retroattiva e trova quindi applicazione soltanto per i rapporti successivi alla sua entrata in vigore.
Il D.L. 20 marzo 1945, n. 212, che ha abrogato le disposizioni contenute nel R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullita' degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, non ha efficacia retroattiva e trova quindi applicazione soltanto per i rapporti successivi alla sua entrata in vigore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte