Sentenza 4/1959 (ECLI:IT:COST:1959:4)
Massima numero 734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  16/01/1959;  Decisione del  16/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Massime associate alla pronuncia:  732  733  735  736  737


Titolo
SENT. 4/59 C. ATTI DI TRASFERIMENTO O DI PROMESSA DI TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI IMMOBILIARI - NULLITA' PER OMESSA REGISTRAZIONE STABILITA DAL R.D.L. 27 SETTEMBRE 1941, N.1015 - NUOVA DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART. 1 DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1952 N. 29 - LIMITI.

Testo
L'art. 1 della legge 26 gennaio 1952, n. 29 - nello stabilire che non puo' essere dichiarata, ai sensi del R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, la nullita' degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che hanno per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora gia' abbiano avuto luogo l'immissione in possesso e l'esecuzione della controprestazione dovuta - pone una norma nuova che si sovrappone al decreto del 1941. La legge del 1952 non puo' considerarsi confermativa del decreto del 1941 i cui effetti gia' prodotti (nullita' di diritto per i contratti non registrati nel termine prorogato) rimangono fermi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte