Sentenza 4/1959 (ECLI:IT:COST:1959:4)
Massima numero 736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  16/01/1959;  Decisione del  16/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Massime associate alla pronuncia:  732  733  734  735  737


Titolo
SENT. 4/59 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INEFFICACIA E INAPPLICABILITA' DELLA NORMA INCOSTITUZIONALE. (COST., ART. 136 E LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 30). GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORMA ABROGATA MA TUTTORA EFFICACE ED APPLICABILE - AMMISSIBILITA' DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 134).

Testo
L'effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una legge consiste nel provocare la cessazione della sua efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, sulla Gazzetta Ufficiale, con la conseguente inapplicabilita' dalla stessa data. Pertanto il sindacato della Corte costituzionale puo' e deve essere esercitato tutte le volte che di "efficacia" ed "applicazione" della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della legge stessa; la quale "efficace" ed "applicabile" resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo. Cfr.: 26/1958 B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30