Sentenza 4/1959 (ECLI:IT:COST:1959:4)
Massima numero 737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
16/01/1959; Decisione del
16/01/1959
Deposito del 27/01/1959; Pubblicazione in G. U. 31/01/1959
Titolo
SENT. 4/59 F. ATTI DI TRASFERIMENTO O DI PROMESSA DI TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI IMMOBILIARI - R.D.L. 27 SETTEMBRE 1941, N. 1015: NULLITA' PER OMESSA REGISTRAZIONE - INSUSSISTENZA DI EFFETTI ATTUALI COSTITUZIONALMENTE RILEVABILI - ESCLUSIONE DI LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 4/59 F. ATTI DI TRASFERIMENTO O DI PROMESSA DI TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI IMMOBILIARI - R.D.L. 27 SETTEMBRE 1941, N. 1015: NULLITA' PER OMESSA REGISTRAZIONE - INSUSSISTENZA DI EFFETTI ATTUALI COSTITUZIONALMENTE RILEVABILI - ESCLUSIONE DI LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Il R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, che stabili' l'obbligo della registrazione quale formalita' indispensabile per la validita' degli atti di trasferimento o di promessa di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, ha avuto completa attuazione senza che possa dirsi residuato alcun effetto ora costituzionalmente rilevabile. Peraltro, il citato decreto con l'imporre l'obbligo della registrazione quale condizione indispensabile per la validita' degli atti di trasferimento, non intese sopprimere alcuna garanzia del diritto di proprieta' e tanto meno il diritto stesso; ma soltanto disciplinare una particolarita' accessoria riguardante il regime contrattuale della proprieta', di portata limitata e di durata temporanea, giustificata da necessita' fiscali ed economiche del tempo, come tale irrilevante sotto il profilo di una presunta questione di legittimita' costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto decreto in riferimento all'art.42 della Costituzione.
Il R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, che stabili' l'obbligo della registrazione quale formalita' indispensabile per la validita' degli atti di trasferimento o di promessa di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, ha avuto completa attuazione senza che possa dirsi residuato alcun effetto ora costituzionalmente rilevabile. Peraltro, il citato decreto con l'imporre l'obbligo della registrazione quale condizione indispensabile per la validita' degli atti di trasferimento, non intese sopprimere alcuna garanzia del diritto di proprieta' e tanto meno il diritto stesso; ma soltanto disciplinare una particolarita' accessoria riguardante il regime contrattuale della proprieta', di portata limitata e di durata temporanea, giustificata da necessita' fiscali ed economiche del tempo, come tale irrilevante sotto il profilo di una presunta questione di legittimita' costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto decreto in riferimento all'art.42 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte