Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 42864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Integrazioni alla lista dei siti non idonei all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Integrazioni alla lista dei siti non idonei all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 43 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che reca integrazioni all'allegato A della legge reg. Basilicata n. 54 del 2015, il quale indica i siti non idonei all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), in deroga alle fasce di rispetto nel caso in cui non ci sia un contatto visivo fra l'impianto e il sito protetto. Prevedendo - in una disciplina che si pone al crocevia fra la materia della tutela dell'ambiente e quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - una deroga alle fasce di rispetto delle aree non idonee, stabilita in via generale, senza istruttoria e senza un'adeguata valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, la norma regionale impugnata dal Governo viola i criteri fissati dalle linee guida del d.m. del 10 settembre 2010 e, di conseguenza, il parametro costituzionale evocato. (Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 43 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che reca integrazioni all'allegato A della legge reg. Basilicata n. 54 del 2015, il quale indica i siti non idonei all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), in deroga alle fasce di rispetto nel caso in cui non ci sia un contatto visivo fra l'impianto e il sito protetto. Prevedendo - in una disciplina che si pone al crocevia fra la materia della tutela dell'ambiente e quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - una deroga alle fasce di rispetto delle aree non idonee, stabilita in via generale, senza istruttoria e senza un'adeguata valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, la norma regionale impugnata dal Governo viola i criteri fissati dalle linee guida del d.m. del 10 settembre 2010 e, di conseguenza, il parametro costituzionale evocato. (Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 43
co.
legge della Regione Basilicata
30/12/2015
n. 54
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte