Sentenza 7/1959 (ECLI:IT:COST:1959:7)
Massima numero 740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
26/02/1959; Decisione del
26/02/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
741
Titolo
SENT. 7/59 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGI REGIONALI - FORMAZIONE - VOTAZIONE SEPARATA DEI CONSIGLIERI DI CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE - APPLICAZIONE ESCLUSIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI BILANCIO E DI RENDICONTO FINANZIARIO. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE DI BILANCIO - NORME - FUNZIONE.
SENT. 7/59 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGI REGIONALI - FORMAZIONE - VOTAZIONE SEPARATA DEI CONSIGLIERI DI CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE - APPLICAZIONE ESCLUSIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI BILANCIO E DI RENDICONTO FINANZIARIO. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE DI BILANCIO - NORME - FUNZIONE.
Testo
Il sistema di votazione separata dei consiglieri regionali della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano, previsto dall'art. 73, secondo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, trova applicazione esclusivamente per l'approvazione delle leggi di bilancio e di rendiconto finanziario. Legge di bilancio, per la norma statutaria, non puo' essere definita una qualsiasi legge che, avendo un vincolante contenuto finanziario, comunque influisca in modo diretto e concreto sul bilancio; ma solo quella a carattere formale, che, non apportando modificazioni sostanziali nell'ordine legislativo e percio' non stabilendo nuovi diritti e impegni della Regione, autorizza il Governo regionale a riscuotere le entrate e a pagare le spese secondo il programma rappresentato dal bilancio preventivo, in relazione a rapporti giuridici gia' contemplati dalle leggi preesistenti. Questa legge rientra tra gli atti coi quali il Consiglio regionale esercita il suo potere di controllo sull'indirizzo politico-amministrativo del Governo regionale. Cfr.: 57/1957 E.
Il sistema di votazione separata dei consiglieri regionali della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano, previsto dall'art. 73, secondo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, trova applicazione esclusivamente per l'approvazione delle leggi di bilancio e di rendiconto finanziario. Legge di bilancio, per la norma statutaria, non puo' essere definita una qualsiasi legge che, avendo un vincolante contenuto finanziario, comunque influisca in modo diretto e concreto sul bilancio; ma solo quella a carattere formale, che, non apportando modificazioni sostanziali nell'ordine legislativo e percio' non stabilendo nuovi diritti e impegni della Regione, autorizza il Governo regionale a riscuotere le entrate e a pagare le spese secondo il programma rappresentato dal bilancio preventivo, in relazione a rapporti giuridici gia' contemplati dalle leggi preesistenti. Questa legge rientra tra gli atti coi quali il Consiglio regionale esercita il suo potere di controllo sull'indirizzo politico-amministrativo del Governo regionale. Cfr.: 57/1957 E.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 73
Altri parametri e norme interposte