Sentenza 7/1959 (ECLI:IT:COST:1959:7)
Massima numero 741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  26/02/1959;  Decisione del  26/02/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  740


Titolo
SENT. 7/59 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1958, N. 4 - NON HA CARATTERE DI LEGGE DI BILANCIO - ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DEL SISTEMA DI VOTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 73, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 marzo 1958, n. 4, con la quale sono state concesse alla Regione la facolta' di sottoscrivere obbligazioni per 600 milioni di lire della Societa' per azioni finanziaria industrie regionali nel corso di tre esercizi e quella di contrarre un mutuo di pari ammontare, non e' una legge di bilancio e percio' essa non era soggetta al procedimento di approvazione previsto dal secondo comma dell'art. 73 dello Statuto regionale (votazione separata della provincia di Bolzano). Conseguentemente e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale in relazione al suddetto art. 73, secondo comma, dello Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 73

Altri parametri e norme interposte