Sentenza 8/1959 (ECLI:IT:COST:1959:8)
Massima numero 742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  26/02/1959;  Decisione del  26/02/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  743


Titolo
SENT. 8/59 A. RIFORMA FONDIARIA - INTESTAZIONI CATASTALI - VALORE INDICATIVO NON PROBATORIO - D.P.R. 18 DICEMBRE 1952 N. 3113: ESPROPRIAZIONI DI TERRENI IN BASE A DATI CATASTALI ERRONEI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Alle intestazioni catastali puo' attribuirsi valore soltanto indicativo circa i soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel territorio nazionale. Nel contrasto tra intestazioni catastali e prova giuridica del diritto di proprieta', quest'ultima deve prevalere agli effetti dell'espropriazione prevista e disciplinata dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841. Pertanto deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 18 dicembre 1952 n. 3113 in quanto nell'esproprio di terreni intestati all'impresa agricola Cardile ha compreso terreni che a quella ditta non appartenevano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte