Sentenza 9/1959 (ECLI:IT:COST:1959:9)
Massima numero 746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  03/03/1959;  Decisione del  03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  744  745  747  748  749  750  751  752  753  754  755


Titolo
SENT. 9/59 C. LEGGI - FORMAZIONE - PROCEDURA DECENTRATA DI APPROVAZIONE NEI CASI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE - NORME INSERITE AL RIGUARDO NEI REGOLAMENTI DELLE CAMERE - INSINDACABILITA'.

Testo
Le disposizioni che, in base al terzo comma dell'art. 72 della Costituzione, una Camera inserisce nel suo regolamento per stabilire in quali casi o forme un disegno di legge puo' essere approvato da una o piu' Commissioni in sede legislativa, non hanno valore di norme costituzionali. Non rientra percio' nella competenza della Corte costituzionale interpretare l'art. 40 del Regolamento della Camera dei deputati, che esclude la procedura decentrata per l'approvazione dei "progetti in materia tributaria": e' decisivo, al riguardo, l'apprezzamento della Camera stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 72  co. 3

Altri parametri e norme interposte