Sentenza 9/1959 (ECLI:IT:COST:1959:9)
Massima numero 746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
03/03/1959; Decisione del
03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/59 C. LEGGI - FORMAZIONE - PROCEDURA DECENTRATA DI APPROVAZIONE NEI CASI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE - NORME INSERITE AL RIGUARDO NEI REGOLAMENTI DELLE CAMERE - INSINDACABILITA'.
SENT. 9/59 C. LEGGI - FORMAZIONE - PROCEDURA DECENTRATA DI APPROVAZIONE NEI CASI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE - NORME INSERITE AL RIGUARDO NEI REGOLAMENTI DELLE CAMERE - INSINDACABILITA'.
Testo
Le disposizioni che, in base al terzo comma dell'art. 72 della Costituzione, una Camera inserisce nel suo regolamento per stabilire in quali casi o forme un disegno di legge puo' essere approvato da una o piu' Commissioni in sede legislativa, non hanno valore di norme costituzionali. Non rientra percio' nella competenza della Corte costituzionale interpretare l'art. 40 del Regolamento della Camera dei deputati, che esclude la procedura decentrata per l'approvazione dei "progetti in materia tributaria": e' decisivo, al riguardo, l'apprezzamento della Camera stessa.
Le disposizioni che, in base al terzo comma dell'art. 72 della Costituzione, una Camera inserisce nel suo regolamento per stabilire in quali casi o forme un disegno di legge puo' essere approvato da una o piu' Commissioni in sede legislativa, non hanno valore di norme costituzionali. Non rientra percio' nella competenza della Corte costituzionale interpretare l'art. 40 del Regolamento della Camera dei deputati, che esclude la procedura decentrata per l'approvazione dei "progetti in materia tributaria": e' decisivo, al riguardo, l'apprezzamento della Camera stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
co. 3
Altri parametri e norme interposte