Sentenza 9/1959 (ECLI:IT:COST:1959:9)
Massima numero 747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
03/03/1959; Decisione del
03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/59 D. LEGGI - FORMAZIONE - DISEGNI DI LEGGE APPROVATI DA UNA CAMERA - TRASMISSIONE ALL'ALTRA CAMERA O AL CAPO DELLO STATO - MESSAGGIO DEL PRESIDENTE - NATURA ED EFFETTI.
SENT. 9/59 D. LEGGI - FORMAZIONE - DISEGNI DI LEGGE APPROVATI DA UNA CAMERA - TRASMISSIONE ALL'ALTRA CAMERA O AL CAPO DELLO STATO - MESSAGGIO DEL PRESIDENTE - NATURA ED EFFETTI.
Testo
Il messaggio con cui il Presidente di una Camera trasmette un testo di legge al Presidente dell'altra Camera o al Capo dello Stato, e' una formalita' necessariamente inerente al vigente procedimento di formazione della legge, al quale partecipano organi costituzionali diversi. I suoi effetti non si esauriscono nell'interno della Camera, essendo destinatario un altro organo costituzionale, al quale si da' notizia di un fatto (l'approvazione del disegno di legge, inviato col messaggio, da parte della Camera), che ha un'essenziale rilevanza giuridica per il processo di formazione della legge. Esso non preclude l'esercizio, da parte della Corte costituzionale, del potere di controllare se il processo formativo di una legge si e' compiuto in conformita' alle norme con le quali la costituzione direttamente regola tale procedimento.
Il messaggio con cui il Presidente di una Camera trasmette un testo di legge al Presidente dell'altra Camera o al Capo dello Stato, e' una formalita' necessariamente inerente al vigente procedimento di formazione della legge, al quale partecipano organi costituzionali diversi. I suoi effetti non si esauriscono nell'interno della Camera, essendo destinatario un altro organo costituzionale, al quale si da' notizia di un fatto (l'approvazione del disegno di legge, inviato col messaggio, da parte della Camera), che ha un'essenziale rilevanza giuridica per il processo di formazione della legge. Esso non preclude l'esercizio, da parte della Corte costituzionale, del potere di controllare se il processo formativo di una legge si e' compiuto in conformita' alle norme con le quali la costituzione direttamente regola tale procedimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 72
co. 1
Altri parametri e norme interposte