Sentenza 9/1959 (ECLI:IT:COST:1959:9)
Massima numero 749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
03/03/1959; Decisione del
03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/59 F. LEGGI - FORMAZIONE - PROCEDURA DECENTRATA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLE COMMISSIONI DELLE CAMERE - MODALITA' DI VOTAZIONE STABILITE DALL'ART. 72, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INDEROGABILITA'.
SENT. 9/59 F. LEGGI - FORMAZIONE - PROCEDURA DECENTRATA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLE COMMISSIONI DELLE CAMERE - MODALITA' DI VOTAZIONE STABILITE DALL'ART. 72, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INDEROGABILITA'.
Testo
L'art. 72 della Costituzione, nell'attribuire alla Camera la facolta' di stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti alle commissioni permanenti, non consente a ciascuna Camera di disciplinare l'approvazione di un disegno di legge, deferito alle commissioni, in modo diverso da quello stabilito dal primo comma dell'art. 72, secondo il quale e' richiesta l'approvazione del disegno di legge articolo per articolo e con votazione finale.
L'art. 72 della Costituzione, nell'attribuire alla Camera la facolta' di stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti alle commissioni permanenti, non consente a ciascuna Camera di disciplinare l'approvazione di un disegno di legge, deferito alle commissioni, in modo diverso da quello stabilito dal primo comma dell'art. 72, secondo il quale e' richiesta l'approvazione del disegno di legge articolo per articolo e con votazione finale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
co. 1
Altri parametri e norme interposte