Sentenza 9/1959 (ECLI:IT:COST:1959:9)
Massima numero 750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
03/03/1959; Decisione del
03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/59 G. LEGGI - FORMAZIONE - DISEGNI DI LEGGE APPROVATI DA UNA CAMERA IN ASSEMBLEA O CON PROCEDURA DECENTRATA - SUCCESSIVO COORDINAMENTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELLA STESSA CAMERA - LEGITTIMITA' DELLA PRASSI - LIMITI DEL COORDINAMENTO - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 9/59 G. LEGGI - FORMAZIONE - DISEGNI DI LEGGE APPROVATI DA UNA CAMERA IN ASSEMBLEA O CON PROCEDURA DECENTRATA - SUCCESSIVO COORDINAMENTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELLA STESSA CAMERA - LEGITTIMITA' DELLA PRASSI - LIMITI DEL COORDINAMENTO - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Non puo' ritenersi contraria alla Costituzione, perche' risponde ad esigenze di funzionamento degli organi collegiali, la prassi seguita dalla Camera dei deputati, in virtu' della quale, se l'assemblea o una Commissione in sede legislativa, approvando un disegno di legge, ha autorizzato la Presidenza ad apportarvi modifiche in sede di coordinamento, il testo coordinato dalla Presidenza non viene ripresentato all'assemblea o alla Commissione competente per una nuova votazione finale. Nel concetto stesso di coordinamento e' implicito che questo non debba alterare la sostanza del testo che ha formato oggetto della votazione finale da parte dell'assemblea o della Commissione competente. L'indicata prassi non preclude l'esercizio da parte della Corte costituzionale, del potere di controllare la legittimita' costituzionale del procedimento di formazione della legge. Spetta percio' alla Corte di accertare, caso per caso, se la formulazione data al testo legislativo coordinato si e' mantenuta nei limiti, nei quali il coordinamento e' stato autorizzato, in modo che esso esprima la effettiva volonta' della Camera e sia idoneo a concorrere con l'identica volonta' dell'altra Camera a produrre la legge.
Non puo' ritenersi contraria alla Costituzione, perche' risponde ad esigenze di funzionamento degli organi collegiali, la prassi seguita dalla Camera dei deputati, in virtu' della quale, se l'assemblea o una Commissione in sede legislativa, approvando un disegno di legge, ha autorizzato la Presidenza ad apportarvi modifiche in sede di coordinamento, il testo coordinato dalla Presidenza non viene ripresentato all'assemblea o alla Commissione competente per una nuova votazione finale. Nel concetto stesso di coordinamento e' implicito che questo non debba alterare la sostanza del testo che ha formato oggetto della votazione finale da parte dell'assemblea o della Commissione competente. L'indicata prassi non preclude l'esercizio da parte della Corte costituzionale, del potere di controllare la legittimita' costituzionale del procedimento di formazione della legge. Spetta percio' alla Corte di accertare, caso per caso, se la formulazione data al testo legislativo coordinato si e' mantenuta nei limiti, nei quali il coordinamento e' stato autorizzato, in modo che esso esprima la effettiva volonta' della Camera e sia idoneo a concorrere con l'identica volonta' dell'altra Camera a produrre la legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte