Sentenza 9/1959 (ECLI:IT:COST:1959:9)
Massima numero 752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  03/03/1959;  Decisione del  03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  744  745  746  747  748  749  750  751  753  754  755


Titolo
SENT. 9/59 I. LEGGI - LEGGI TRIBUTARIE RETROATTIVE - NON SONO VIETATE DA SPECIFICI PRINCIPI O PRECETTI COSTITUZIONALI.

Testo
L'art. 25 della Costituzione riguarda la materia penale. Una legge tributaria, anche retroattiva, non da luogo ad un'espropriazione di proprieta' privata, ma solo ad un'obbligazione pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico: percio' non puo' essere in contrasto con la norma dell'art. 42 della Costituzione, che limita l'espropriazione della proprieta' privata. Una legge tributaria retroattiva non viola per se stessa il principio della capacita' contributiva dei cittadini, genericamente enunciato nell'art. 53 della Costituzione. Dagli artt. 23, 41, 76, 77, 89, 97, 100 e 136 della Costituzione non puo' desumersi alcun principio o precetto costituzionale, che precluda la possibilita' di leggi tributarie retroattive. Il fatto che a una legge tributaria sia stata attribuita efficacia retroattiva per sanare una precedente situazione illegittima, non puo' costituire un vizio di legittimita' costituzionale della stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 89

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte