Sentenza 9/1959 (ECLI:IT:COST:1959:9)
Massima numero 752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
03/03/1959; Decisione del
03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/59 I. LEGGI - LEGGI TRIBUTARIE RETROATTIVE - NON SONO VIETATE DA SPECIFICI PRINCIPI O PRECETTI COSTITUZIONALI.
SENT. 9/59 I. LEGGI - LEGGI TRIBUTARIE RETROATTIVE - NON SONO VIETATE DA SPECIFICI PRINCIPI O PRECETTI COSTITUZIONALI.
Testo
L'art. 25 della Costituzione riguarda la materia penale. Una legge tributaria, anche retroattiva, non da luogo ad un'espropriazione di proprieta' privata, ma solo ad un'obbligazione pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico: percio' non puo' essere in contrasto con la norma dell'art. 42 della Costituzione, che limita l'espropriazione della proprieta' privata. Una legge tributaria retroattiva non viola per se stessa il principio della capacita' contributiva dei cittadini, genericamente enunciato nell'art. 53 della Costituzione. Dagli artt. 23, 41, 76, 77, 89, 97, 100 e 136 della Costituzione non puo' desumersi alcun principio o precetto costituzionale, che precluda la possibilita' di leggi tributarie retroattive. Il fatto che a una legge tributaria sia stata attribuita efficacia retroattiva per sanare una precedente situazione illegittima, non puo' costituire un vizio di legittimita' costituzionale della stessa.
L'art. 25 della Costituzione riguarda la materia penale. Una legge tributaria, anche retroattiva, non da luogo ad un'espropriazione di proprieta' privata, ma solo ad un'obbligazione pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico: percio' non puo' essere in contrasto con la norma dell'art. 42 della Costituzione, che limita l'espropriazione della proprieta' privata. Una legge tributaria retroattiva non viola per se stessa il principio della capacita' contributiva dei cittadini, genericamente enunciato nell'art. 53 della Costituzione. Dagli artt. 23, 41, 76, 77, 89, 97, 100 e 136 della Costituzione non puo' desumersi alcun principio o precetto costituzionale, che precluda la possibilita' di leggi tributarie retroattive. Il fatto che a una legge tributaria sia stata attribuita efficacia retroattiva per sanare una precedente situazione illegittima, non puo' costituire un vizio di legittimita' costituzionale della stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 89
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte