Sentenza 9/1959 (ECLI:IT:COST:1959:9)
Massima numero 755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  03/03/1959;  Decisione del  03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754


Titolo
SENT. 9/59 N. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ECONOMICA PER FINI SOCIALI - ART. 41, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - LIMITI DI APPLICABILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Dalle norme contenute nell'art. 41 della Costituzione non puo' essere dedotta l'illegittimita' costituzionale di una legge che non riguarda la disciplina di un'attivita' economica privata per coordinarla e indirizzarla a fini sociali, ma esclusivamente la disciplina del finanziamento di un Ente pubblico per l'espletamento dei fini istituzionalmente attribuitigli (nella specie, la legge 28 marzo 1956, n. 168, sui mezzi di finanziamento dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41  co. 3

Altri parametri e norme interposte